DPR
26 agosto 1993, n. 412 integrato con DPR 551/99.
REGOLAMENTO
RECANTE NORME PER LA PROGETTAZIONE, L'INSTALLAZIONE, L'ESERCIZIO E LA
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI AI FINI DEL CONTENIMENTO DEI
CONSUMI DI ENERGIA, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 4, DELLA LEGGE 9 GENNAIO
1991, N. 10.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto
l'art. 87, quinto comma della Costituzione;
Visto l'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera ii), della legge 12 gennaio 1991, n. 13;
Considerata l'opportunità di rinviare ad un successivo separato decreto gli
aspetti concernenti gli impianti termici di climatizzazione estiva, nonché la
rete di distribuzione e l'adeguamento delle infrastrutture di trasporto, di
ricezione e di stoccaggio delle fonti di energia;
Sentiti in qualità di enti energetici: l'Enea, l’ENEL, l’ENI; ritenuto che
i predetti pareri, ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n.
241, possono intendersi sostitutivi anche di quello del CNR, considerata la
mancata risposta di tale Ente entro il termine di novanta giorni dalla richiesta
e tenuto conto della equipollente qualificazione e capacità tecnica dell'Enea,
dell’ENEL e dell’ENI nello specifico campo della ricerca energetica;
Sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;
Sentiti la Confindustria, la Confartigianato, la CNA, la Lega delle Cooperative,
l'Ance, l'Anima, l'Anit, l'Assocalor, l'Assistal, l'Anpae, l'Anci, la Cispel, l'Aniacap,
il Sunia, l'Aiaci, l'Aicarr, quali associazioni di categorie interessate, e la
Fire quale associazione di istituti nazionali operanti per l'uso razionale
dell'energia, sentiti inoltre l'Uni, il Cti, il Cig, l'Ati, il Consiglio
nazionale degli ingegneri, il Consiglio nazionale dei periti industriali, la
Snam, l'Agip servizi, il Cir;
Ritenuto di poter prescindere dai pareri facoltativi richiesti ad ulteriori enti
ed associazioni interessati al settore e non pervenuti nel termine di novanta
giorni dalla richiesta;
Tenuto conto di tutti i pareri pervenuti e respinte le osservazioni ritenute non
pertinenti o comunque non coerenti con la complessiva impostazione del
provvedimento e con le posizioni espresse dalla maggioranza degli enti ed
associazioni interpellati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28
gennaio 1993;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6
agosto 1993;
Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Emana
il seguente regolamento:
ART.
1
DEFINIZIONI.
1.
Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende:
a)
per «edificio», un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che
delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che
ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed
arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna che delimita un
edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente
esterno, il terreno, altri edifici;
b) per «edificio di proprietà pubblica», un edificio di proprietà dello
Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, nonché di altri Enti Pubblici, anche
economici, destinato sia allo svolgimento delle attività dell'Ente, sia ad
altre attività o usi, compreso quello di abitazione privata;
c) per «edificio adibito ad uso pubblico», un edificio nel quale si svolge, in
tutto o in parte, l'attività istituzionale di Enti pubblici;
d) per «edificio di nuova costruzione», salvo quanto previsto dall'articolo 7
comma 3, un edificio per il quale la richiesta di concessione edilizia sia stata
presentata successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento
stesso;
e) per «climatizzazione invernale», l'insieme di funzioni atte ad assicurare,
durante il periodo di esercizio dell'impianto termico consentito dalle
disposizioni del presente regolamento, il benessere degli occupanti mediante il
controllo, all'interno degli ambienti, della temperatura e, ove presenti
dispositivi idonei, della umidità, della portata di rinnovo e della purezza
dell'aria;
f) per «impianto termico», un impianto tecnologico destinato alla
climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi
igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli
stessi usi, comprendente i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione
del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono quindi
compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento,
mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti,
radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari;
g) per «impianto termico di nuova installazione», un impianto termico
installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di
edificio antecedente privo di impianto termico;
h) per «manutenzione ordinaria dell'impianto termico», le operazioni
specificamente previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e
componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature
di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di
attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;
i) per «manutenzione straordinaria dell'impianto termico», gli interventi atti
a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o
dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi,
attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini,
revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;
j) per «proprietario dell'impianto termico», chi è proprietario, in tutto o
in parte, dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici
centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle
persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del
proprietario del presente regolamento sono da intendersi riferito agli
Amministratori;
l) per «ristrutturazione di un impianto termico», gli interventi rivolti a
trasformare l'impianto termico mediante un insieme sistematico di opere che
comportino la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di
distribuzione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione
di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la
risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di
edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo
distacco dall'impianto termico centralizzato;
m) per «sostituzione di un generatore di calore», la rimozione di un vecchio
generatore e l'installazione di un altro nuovo destinato ad erogare energia
termica alle medesime utenze;
n) per «esercizio e manutenzione di un impianto termico», il complesso di
operazioni che comporta l'assunzione di responsabilità finalizzata alla
gestione degli impianti includente: conduzione, manutenzione ordinaria e
straordinaria e controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di
contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale;
o) per «terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto
termico», la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti
previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica,
economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la
responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure
necessarie al contenimento dei consumi energetici;
p) per «contratto servizio energia», l'atto contrattuale che disciplina
l'erogazione dei beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort
negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale
dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel
contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo
dell'energia;
q) per «valori nominali» delle potenze e dei rendimenti di cui ai punti
successivi, quelli dichiarati e garantiti dal costruttore per il regime di
funzionamento continuo;
r) per «potenza termica del focolare» di un generatore di calore, il prodotto
del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di
combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW;
s) per «potenza termica convenzionale» di un generatore di calore, la potenza
termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino; l'unità
di misura utilizzata è il kW;
t) per «potenza termica utile» di un generatore di calore, la quantità di
calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore, corrispondente
alla potenza termica del focolare diminuita della potenza termica scambiata
dall'involucro del generatore con l'ambiente e della potenza termica persa al
camino; l'unità di misura utilizzata è il kW;
u) per «rendimento di combustione», sinonimo di «rendimento termico
convenzionale» di un generatore di calore, il rapporto tra la potenza termica
convenzionale e la potenza termica del focolare;
v) per «rendimento termico utile» di un generatore di calore, il rapporto tra
la potenza termica utile e la potenza termica del focolare;
w) per «temperatura dell'aria in un ambiente», la temperatura dell'aria
misurata secondo le modalità prescritte dalla norma tecnica UNI 5364;
z) per «gradi-giorno» di una località, la somma, estesa a tutti i giorni di
un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze
positive giornaliere tra la temperatura dell'ambiente, convenzionalmente fissata
a 20 °C, e la temperatura media esterna giornaliera; l'unità di misura
utilizzata è il grado-giorno (GG).
ART. 2
INDIVIDUAZIONE
DELLA ZONA CLIMATICA E DEI GRADI-GIORNO.
1.
Il territorio nazionale è suddiviso nelle seguenti sei zone climatiche in
funzione dei gradi-giorno,
indipendentemente
dalla ubicazione geografica:
Zona
A: comuni che presentano un numero di gradi-giorno non superiore a 600;
Zona B: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 600 e non
superiore a 900;
Zona C: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 900 e non
superiore a 1.400;
Zona D: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 1.400 e non
superiore a 2.100;
Zona E: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 2.100 e non
superiore a 3.000;
Zona F: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 3.000.
2.
La tabella in allegato A, ordinata per regioni e province, riporta per ciascun
comune l'altitudine della casa comunale, i gradi-giorno e la zona climatica di
appartenenza. Detta tabella può essere modificata ed integrata, con decreto del
Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, anche in relazione
all'istituzione di nuovi comuni o alle modificazioni dei territori comunali,
avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in conformità ad eventuali
metodologie che verranno fissate dall'UNI.
3.
I comuni comunque non indicati nell'allegato A o nelle sue successive
modificazioni ed integrazioni adottano, con provvedimento del Sindaco, i
gradi-giorno riportati nella tabella suddetta per il comune più vicino in linea
d'aria, sullo stesso versante, rettificati, in aumento o in diminuzione, di una
quantità pari ad un centesimo del numero di giorni di durata convenzionale del
periodo di riscaldamento di cui all'art. 9 comma 2 per ogni metro di quota sul
livello del mare in più o in meno rispetto al comune di riferimento. Il
provvedimento è reso noto dal Sindaco agli abitanti del Comune con pubblici
avvisi entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento stesso e deve essere
comunicato al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ed all'ENEA
ai fini delle successive modifiche dell'Allegato A.
4.
I comuni aventi porzioni edificate del proprio territorio a quota superiore
rispetto alla quota della casa comunale, quota indicata nell'allegato A, qualora
detta circostanza, per effetto della rettifica dei gradi-giorno calcolata
secondo le indicazioni di cui al comma 3, comporti variazioni della zona
climatica, possono, mediante provvedimento del Sindaco, attribuire
esclusivamente a dette porzioni del territorio una zona climatica differente da
quella indicata in allegato A. Il provvedimento deve essere notificato al
Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e dell'ENEA e diventa
operativo qualora entro 90 giorni dalla notifica di cui sopra non pervenga un
provvedimento di diniego ovvero un provvedimento interruttivo del decorso del
termine da parte del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.
Una volta operativo il provvedimento viene reso noto dal Sindaco agli abitanti
mediante pubblici avvisi e comunicato per conoscenza alla regione ed alla
provincia di appartenenza.
ATR. 3
CLASSIFICAZIONE
GENERALE DEGLI EDIFICI PER CATEGORIE.
1.
Gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione d'uso nelle
seguenti categorie:
E.1
Edifici adibiti a residenza e assimilabili:
E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali
abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme;
E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per
vacanze, fine settimana e simili;
E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;
E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o
contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali,
purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento
termico;
E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi
compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le
strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di
altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili:
E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunioni per congressi;
E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;
E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo;
E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi,
magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;
E.6 Edifici adibiti ad attività sportive;
E.6 (1) piscine, saune e assimilabili;
E.6 (2) palestre e assimilabili;
E.6 (3) servizi di supporto alle attività sportive;
E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.
2.
Qualora un edificio sia costituito da parti individuali come appartenenti a
categorie diverse, le stesse devono essere considerate separatamente e cioè
ciascuna nella categoria che le compete.
ART. 4
VALORI
MASSIMI DELLA TEMPERATURA AMBIENTE.
1.
Durante il periodo in cui è in funzione l'impianto di climatizzazione
invernale, la media aritmetica delle temperature dell'aria nei
diversi ambienti di ogni singola unità immobiliare, definite e misurate
come indicato al comma 1 lettera w dell'articolo 1, non deve superare i seguenti
valori con le tolleranze a fianco indicate:
a)
18 °C +2 °C di tolleranza per gli edifici rientranti nella categoria E.8;
b) 20 °C +2 °C di tolleranza per gli edifici rientranti nelle categorie
diverse da E.8.
2.
Il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti entro i limiti
fissati al comma 1 deve essere ottenuto con accorgimenti che non comportino
spreco di energia.
3.
Per gli edifici classificati E.3, ed E.6 (1), le autorità comunali, con le
procedure di cui al comma 5, possono concedere deroghe motivate al limite
massimo del valore della temperatura dell'aria negli ambienti durante il periodo
in cui è in funzione l'impianto di climatizzazione invernale, qualora elementi
oggettivi legati alla destinazione d'uso giustifichino temperature più elevate
di detti valori.
4.
Per gli edifici classificati come E.8 sono concesse deroghe al limite massimo
della temperatura dell'aria negli ambienti, durante il periodo in cui è in
funzione l'impianto di climatizzazione invernale, qualora si verifichi almeno
una delle seguenti condizioni:
a)
le esigenze tecnologiche o di produzione richiedano temperature superiori al
valore limite;
b) l'energia termica per il riscaldamento ambiente derivi da sorgente non
convenientemente utilizzabile in altro modo.
5.
Ferme restando le deroghe già concesse per gli edifici esistenti in base alle
normative all'epoca vigenti, i valori di temperatura fissati in deroga ai sensi
dei commi 3 e 4 devono essere riportati nella relazione tecnica di cui
all'articolo 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 assieme agli elementi tecnici
di carattere oggettivo che li giustificano. Prima dell'inizio lavori le autorità
comunali devono fornire il benestare per l'adozione di tali valori di
temperatura; qualora il consenso non pervenga entro 60 giorni dalla
presentazione della suddetta relazione tecnica, questo si intende accordato,
salvo che non sia stato notificato prima della scadenza un provvedimento
interruttivo o di diniego riguardante le risultanze della relazione tecnica.
ART.
5
REQUISITI
E DIMENSIONAMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI.
1.
Gli impianti termici di nuova installazione nonché quelli sottoposti a
ristrutturazione devono essere dimensionati in modo da assicurare, in relazione
a:
-
il valore massimo della temperatura interna previsto dall'art. 4,
- le caratteristiche climatiche della zona,
- le caratteristiche termofisiche dell'involucro edilizio,
- il regime di conduzione dell'impianto in base agli obblighi di
intermittenza-attenuazione previsti dall'art. 9 del presente decreto, un «rendimento
globale medio stagionale», definito al successivo comma 2, non inferiore al
seguente valore:
(eta)g=(65+3
log Pn)%
dove
log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o
del complesso dei generatori di calore al servizio del singolo impianto termico,
espressa in kW.
2.
Il «rendimento globale medio stagionale» dell'impianto termico è definito
come rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione
invernale e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia
elettrica ed è calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio di cui
all'art. 9. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria
si considera l'equivalenza: 10 MJ=1kWh.
Il
rendimento globale medio stagionale risulta dal prodotto dei seguenti rendimenti
medi stagionali:
-
rendimento di produzione,
- rendimento di regolazione,
- rendimento di distribuzione,
- rendimento di emissione,
e
deve essere calcolato secondo le metodologie e le indicazioni riportate nelle
norme tecniche UNI che verranno pubblicate entro il 31 ottobre 1993 e recepite
dal Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato entro i successivi
trenta giorni.
3.
Nella sostituzione di generatori di calore di dimensionamento del o dei
generatori stessi deve essere effettuato in modo tale che il «rendimento di
produzione medio stagionale» definito come il rapporto tra l'energia termica
utile generata ed immessa nella rete di distribuzione e l'energia primaria delle
fonti energetiche, compresa l'energia elettrica, calcolato con riferimento al
periodo annuale di esercizio di cui all'art. 9, risulti non inferiore al
seguente valore:
(eta)g=(77+3
log Pn)%
per
il significato di log Pn e per il fattore di conversione dell'energia elettrica
in energia primaria vale quanto specificato ai commi 1 e 2.
4.
Il «rendimento di produzione medio stagionale» deve essere calcolato secondo
le metodologie e le indicazioni riportate nelle norme tecniche UNI di cui al
comma 2.
5.
Negli impianti termici ad acqua calda per la climatizzazione invernale con
potenza nominale superiore a 350 kW, la potenza deve essere ripartita almeno su
due generatori di calore. Alla ripartizione di cui sopra è ammessa deroga nel
caso di sostituzione di generatore di calore già esistente, qualora ostino
obiettivi impedimenti di natura tecnica o economica quali ad esempio la limitata
disponibilità di spazio nella centrale termica.
6.
Negli impianti termici di nuova installazione, nonché in quelli sottoposti a
ristrutturazione, la produzione centralizzata dell'energia termica necessaria
alla climatizzazione invernale degli ambienti ed alla produzione di acqua calda
per usi igienici e sanitari per una pluralità di utenze, deve essere effettuata
con generatori di calore separati, fatte salve eventuali situazioni per le quali
si possa dimostrare che l'adozione di un unico generatore di calore non
determini maggiori consumi di energia o comporti impedimenti di natura tecnica o
economica. Gli elementi tecnico-economici che giustificano la scelta di un unico
generatore vanno riportati nella relazione tecnica di cui all'art. 28 della
legge 9 gennaio 1991, n. 10. L'applicazione della norma tecnica UNI 8065,
relativa ai sistemi di trattamento dell'acqua, è prescritta, nei limiti e con
le specifiche indicate nella norma stessa, per gli impianti termici di nuova
installazione con potenza complessiva superiore o uguale a 350 kW.
7.
Negli impianti termici di nuova installazione e in quelli sottoposti a
ristrutturazione, i generatori di calore destinati alla produzione centralizzata
di acqua calda per usi igienici e sanitari per una pluralità di utenze di tipo
abitativo devono essere dimensionati secondo le norme tecniche UNI 9182, devono
disporre di un sistema di accumulo dell'acqua calda di capacità adeguata,
coibentato in funzione del diametro dei serbatoi secondo le indicazioni valide
per tubazioni di cui all'ultima colonna dell'allegato B e devono essere
progettati e condotti in modo che la temperatura dell'acqua, misurata nel punto
di immissione della rete di distribuzione, non superi i 48 °C, +5 °C di
tolleranza.
8.
Negli impianti termici di nuova installazione, nella ristrutturazione degli
impianti termici nonché nella sostituzione di generatori di calore destinati
alla produzione di energia per la climatizzazione invernale o per la produzione
di acqua calda sanitaria, per ciascun generatore di calore deve essere
realizzato almeno un punto di prelievo dei prodotti della combustione sul
condotto tra la cassa dei fumi del generatore stesso ed il camino allo scopo di
consentire l'inserzione di sonde per la determinazione del rendimento di
combustione e della composizione dei gas di scarico ai fini del rispetto delle
vigenti disposizioni.
9.
Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più
unità immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o
sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto
dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente,
nei seguenti casi:
-
nuove installazioni di impianti termici, anche se al servizio delle singole unità
immobiliari,
- ristrutturazioni di impianti termici centralizzati,
- ristrutturazioni della totalità degli impianti termici individuali
appartenenti ad uno stesso edificio,
- trasformazioni da impianto termico centralizzato a impianti individuali,
- impianti termici individuali realizzati dai singoli previo distacco
dall'impianto centralizzato.
Fatte
salve diverse disposizioni normative, ivi comprese quelle contenute nei
regolamenti edilizi locali e loro successive modificazioni, le disposizioni del
presente comma possono non essere applicate in caso di mera sostituzione di
generatori di calore individuali e nei seguenti casi, qualora si adottino
generatori di calore che, per i valori di emissioni nei prodotti della
combustione, appartengano alla classe meno inquinante prevista dalla norma
tecnica UNI EN 297:
singole
ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili
plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini,
canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco
sopra il tetto dell'edificio, funzionali ed idonei o comunque adeguabili alla
applicazione di apparecchi con combustione asservita da ventilatore;
nuove
installazioni di impianti termici individuali in edificio assoggettato dalla
legislazione nazionale o regionale vigente a categorie di intervento di tipo
conservativo, precedentemente mai dotato di alcun tipo di impianto termico, a
condizione che non esista camino, canna fumaria o sistema di evacuazione fumi
funzionale ed idoneo, o comunque adeguabile allo scopo.
Resta
ferma anche per le disposizioni del presente articolo l'inapplicabilità agli
apparecchi non considerati impianti termici in base all'art. 1, comma 1 lettera
f), quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari.
10.
In tutti i casi di nuova installazione o di ristrutturazione dell'impianto
termico, che comportino l'installazione di generatori di calore individuali che
rientrano nel campo di applicazione della direttiva 90/396/CEE del 29 giugno
1990, è prescritto l'impiego di generatori muniti di marcatura CE. In ogni caso
i generatori di calore di tipo B1 (secondo classificazione della norma tecnica
UNI-CIG 7129) installati all'interno di locali abitati devono essere muniti
all'origine di un dispositivo di sicurezza dello scarico dei prodotti della
combustione, secondo quanto indicato nella norma tecnica UNI-CIG EN 297 del
1996. Al fine di garantire una adeguata ventilazione, nel caso di installazione
di generatori di tipo B1 in locali abitati, dovrà essere realizzata, secondo le
modalità previste al punto 3.2.1 della norma tecnica UNI-CIG 7129, apposita
apertura di sezione libera totale non inferiore a 0,4 metri quadrati.
11.
Negli impianti termici di nuova installazione e nelle opere di ristrutturazione
degli impianti termici, la rete di distribuzione deve essere progettata in modo
da assicurare un valore del rendimento medio stagionale di distribuzione
compatibile con le disposizioni di cui al comma 1 relative al rendimento globale
medio stagionale. In ogni caso, come prescrizione minimale, tutte le tubazioni
di distribuzione del calore, comprese quelle montanti in traccia o situate nelle
intercapedini delle tamponature a cassetta, anche quando queste ultime siano
isolate termicamente, devono essere installate e coibentate, secondo le modalità
riportate nell'allegato B al presente decreto. La messa in opera della
coibentazione deve essere effettuata in modo da garantire il mantenimento delle
caratteristiche fisiche e funzionali dei materiali coibenti e di quelli da
costruzione, tenendo conto in particolare della
permeabilità al vapore dello strato isolante, delle condizioni
termoigrometriche dell'ambiente, della temperatura del fluido termovettore.
Tubazioni portanti fluidi a temperature diverse, quali ad esempio le tubazioni
di mandata e ritorno dell'impianto termico, devono essere coibentate
separatamente.
12.
Negli impianti termici di nuova installazione e in quelli sottoposti a
ristrutturazione, qualora siano circoscrivibili zone di edificio a diverso
fattore di occupazione (ad esempio singoli appartamenti ed uffici, zone di
guardiani, uffici amministrativi nelle scuole), è prescritto che l'impianto
termico per la climatizzazione invernale sia dotato di un sistema di
distribuzione a zone che consenta la parzializzazione di detta climatizzazione
in relazione alle condizioni di occupazione dei locali.
13.
Negli impianti termici di nuova installazione e nei casi di ristrutturazione
dell'impianto termico, qualora per il rinnovo dell'aria nei locali siano
adottati sistemi a ventilazione meccanica controllata, è prescritta l'adozione
di apparecchiature per il recupero del calore disperso per rinnovo dell'aria
ogni qual volta la portata totale dell'aria di ricambio G ed il numero di ore
annue di funzionamento M dei sistemi di ventilazione siano superiori ai valori
limite riportati nell'allegato C del presente decreto.
14.
L'installazione nonché la ristrutturazione degli impianti termici deve essere
effettuata da un soggetto in possesso dei requisiti di cui agli art. 2 e 3 della
legge 5 marzo 1990, n. 46, attenendosi alle prescrizioni contenute nella
relazione tecnica di cui all'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
15.
Per gli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è fatto
obbligo, ai sensi del comma 7 dell'art. 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, di
soddisfare il fabbisogno energetico favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di
energia o assimilate ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge 10 stessa, salvo
impedimenti di natura tecnica od economica. Per quanto riguarda gli impianti
termici, tale obbligo si determina in caso di nuova installazione o di
ristrutturazione. Gli eventuali impedimenti di natura tecnica od economica
devono essere evidenziati nel progetto e nella relazione tecnica di cui al comma
1 dell'art. 28 della legge stessa relativi all'impianto termico, riportando le
specifiche valutazioni che hanno determinato la non applicabilità del ricorso
alle fonti rinnovabili o assimilate.
16.
Ai fini di cui al comma 15 il limite di convenienza economica, per gli impianti
di produzione di energia di nuova installazione o da ristrutturare, che
determina l'obbligo del ricorso alle fonti rinnovabili di energia o assimilate
è determinato dal recupero entro un periodo di otto anni degli extracosti
dell'impianto che utilizza le fonti rinnovabili o assimilate rispetto ad un
impianto convenzionale; il recupero, calcolato come tempo di ritorno semplice,
è determinato dalle minori spese per l'acquisto del combustibile, o di altri
vettori energetici, valutate ai costi di fornitura all'atto della compilazione
del progetto, e dagli eventuali introiti determinati dalla vendita della
sovrapproduzione di energia elettrica o termica a terzi. Il tempo di ritorno
semplice è elevato da otto a dieci anni per edifici siti nei centri urbani dei
comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, al fine di tener conto della
maggior importanza dell'impatto ambientale.
17.
Nel caso l'impianto per produzione di energia venga utilizzato oltre che per la
climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda per usi igienici e
sanitari anche per altri usi, compreso l'utilizzo di energia meccanica e
l'utilizzo o la vendita a terzi di energia elettrica, le valutazioni comparative
tecniche ed economiche di cui ai commi 15 e 16 vanno effettuate globalmente
tenendo conto anche dei suddetti utilizzi e vendite.
18.
L'allegato D al presente decreto individua alcune tecnologie di utilizzo delle
fonti rinnovabili di energia o assimilate elettivamente indicate per la
produzione di energia per specifiche categorie di edifici. L'adozione di dette
tecnologie per dette categorie di edifici deve essere specificatamente valutata
in sede di progetto e di relazione tecnica di cui all'art. 28 della legge 9
gennaio 1991, n. 10 senza che tale adempimento esoneri il progettista dal
valutare la possibilità al ricorso ad altre tecnologie d'utilizzo di fonti
rinnovabili di energia o assimilate, da lui ritenute valide.
ART.
6
RENDIMENTO
MINIMO DEI GENERATORI DI CALORE.
1.
Negli impianti termici di nuova installazione, nella
ristrutturazione degli impianti termici nonché nella sostituzione di generatori
di calore, i generatori di calore ad acqua calda di potenza nominale utile pari
o inferiore a 400 kW devono avere un «rendimento termico utile» conforme a
quanto prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996,
n. 660. I generatori ad acqua calda di potenza superiore devono rispettare i
limiti di rendimento fissati dal medesimo decreto del Presidente della
Repubblica per le caldaie di potenza pari a 400 kW. I generatori di calore ad
aria calda devono avere un «rendimento di combustione» non inferiore ai valori
riportati nell'allegato E al presente decreto.
2.
Alle disposizioni di cui al comma 1 non sono soggetti:
a)
i generatori di calore alimentati a combustibili solidi;
b) i generatori di calore appositamente concepiti per essere alimentati con
combustibili le cui caratteristiche si discostano sensibilmente da quelle dei
combustibili liquidi o gassosi comunemente commercializzati, quali ad esempio
gas residui di lavorazioni, biogas;
c) i generatori di calore policombustibili limitatamente alle condizioni di
funzionamento con combustibili di cui alla lettera b.
ART.
7
TERMOREGOLAZIONE
E CONTABILIZZAZIONE.
1.
Fermo restando che gli edifici la cui concessione edilizia sia stata rilasciata
antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto devono disporre dei
sistemi di regolazione e controllo previsti dalle precedenti normative, le
disposizioni contenute nel presente articolo si applicano agli impianti termici
di nuova installazione e nei casi di ristrutturazione degli impianti termici.
2.
Negli impianti termici centralizzati adibiti al riscaldamento ambientale per una
pluralità di utenze, qualora la potenza nominale del generatore di calore o
quella complessiva dei generatori di calore sia uguale o superiore a 35 kW, è
prescritta l'adozione di un gruppo termoregolatore dotato di programmatore che
consenta la regolazione della temperatura ambiente almeno su due livelli a
valori sigillabili nell'arco delle 24 ore. Il gruppo termoregolatore deve essere
pilotato da una sonda termometrica di rilevamento della temperatura esterna. La
temperatura esterna e le temperature di mandata e di ritorno del fluido
termovettore devono essere misurate con una incertezza non superiore a ±2 °C.
3.
Ai sensi del comma 6 dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, gli
impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui
concessione edilizia sia stata rilasciata dopo il 18 luglio 1991, data di
entrata in vigore di detto articolo 26, devono essere progettati e realizzati in
modo tale da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di
contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare. Ai
sensi del comma 3 dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, gli
impianti termici al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui concessione
edilizia sia rilasciata dopo il 30 giugno 2000, devono essere dotati di sistemi
di termoregolazione e di contabilizzazione del consumo energetico per ogni
singola unità immobiliare.
4.
Il sistema di termoregolazione di cui al comma 2 del presente articolo può
essere dotato di un programmatore che consenta la regolazione su un solo livello
di temperatura ambiente qualora in ogni singola unità immobiliare sia
effettivamente installato e funzionante un sistema di contabilizzazione del
calore e un sistema di termoregolazione pilotato da una o più sonde di misura
della temperatura ambiente dell'unità immobiliare e dotato di programmatore che
consenta la regolazione di questa temperatura almeno su due livelli nell'arco
delle 24 ore.
5.
Gli edifici o le porzioni di edificio che in relazione alla loro destinazione
d'uso sono normalmente soggetti ad una occupazione discontinua nel corso della
settimana o del mese devono inoltre disporre di un programmatore settimanale o
mensile che consenta lo spegnimento del generatore di calore o l'intercettazione
o il funzionamento in regime di attenuazione del sistema di riscaldamento nei
periodi di non occupazione.
6.
Gli impianti termici per singole unità immobiliari destinati, anche se non
esclusivamente, alla climatizzazione invernale devono essere parimenti dotati di
un sistema di termoregolazione pilotato da una o più sonde di misura della
temperatura ambiente con programmatore che consenta la regolazione di questa
temperatura su almeno due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore.
7.
Al fine di non determinare sovrariscaldamento nei singoli locali di una unità
immobiliare per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni è
opportuna l'installazione di dispositivi per la regolazione automatica della
temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone aventi
caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi. L'installazione di detti
dispositivi è aggiuntiva rispetto ai sistemi di regolazione di cui ai
precedenti commi 2, 4, 5 e 6, ove tecnicamente compatibile con l'eventuale
sistema di contabilizzazione, ed è prescritta nei casi in cui la somma
dell'apporto termico solare mensile, calcolato nel mese a maggiore insolazione
tra quelli interamente compresi nell'arco del periodo annuale di esercizio
dell'impianto termico, e degli apporti gratuiti interni convenzionali sia
superiore al 20% del fabbisogno energetico complessivo calcolato nello stesso
mese.
8.
L'eventuale non adozione dei sistemi di cui al comma 7 deve essere giustificata
in sede di relazione tecnica di cui al comma 1 dell'art. 28 della legge 9
gennaio 1991, n. 10; in particolare la valutazione degli apporti solari e degli
apporti gratuiti interni deve essere effettuata utilizzando la metodologia
indicata dalle norme tecniche UNI di cui al comma 3 dell'art. 8.
9.
Nel caso di installazione in centrale termica di più generatori di calore, il
loro funzionamento deve essere attivato in maniera automatica in base al carico
termico dell'utenza.
ART.
8
VALORI
LIMITE DEL FABBISOGNO ENERGETICO NORMALIZZATO PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE.
1.
Ai fini dell'applicazione del presente decreto il fabbisogno energetico
convenzionale per la climatizzazione invernale è la quantità di energia
primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli
ambienti riscaldati la temperatura al valore costante di 20 °C con un adeguato
ricambio d'aria durante una stagione di riscaldamento il cui periodo è
convenzionalmente fissato:
a)
per le zone climatiche A, B, C, D, E, dal comma 2 dell'articolo 9 del presente
decreto;
b) per la zona climatica F in 200 giorni a partire dal 5 di ottobre, senza che
ciò determini alcuna limitazione dell'effettivo periodo annuale di esercizio.
2.
Il fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione invernale (FEN) è
il fabbisogno energetico convenzionale di cui al precedente comma 1 diviso per
il volume riscaldato e i gradi-giorno della località. L'unità di misura
utilizzata è il kJ/m3 GG.
3.
Il calcolo del fabbisogno energetico convenzionale per la climatizzazione
invernale definito al comma 1 ed il calcolo del fabbisogno energetico
normalizzato per la climatizzazione invernale definito al comma 2 devono essere
effettuati con la metodologia indicata dalle norme tecniche UNI che verranno
pubblicate entro il 31 ottobre 1993 e recepite dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato entro i successivi trenta giorni; tale calcolo deve
essere riportato nella relazione tecnica di cui al comma 1 dell'art. 28 della
legge 9 gennaio 1991, n. 10.
4.
La metodologia UNI di cui al comma 3 esprime il bilancio energetico del sistema
edificio-impianto termico e tiene conto, in termini di apporti:
-
dell'energia primaria immessa nella centrale termica attraverso i vettori
energetici,
- dell'energia solare fornita all'edificio,
- degli apporti gratuiti interni quali, ad esempio, quelli dovuti al metabolismo
degli abitanti, all'uso della cucina, agli elettrodomestici, all'illuminazione,
in termini di perdite:
- dell'energia persa per trasmissione e per ventilazione attraverso l'involucro
edilizio, comprendente
quest'ultima
anche l'energia associata all'umidità,
-
dell'energia persa dall'impianto termico nelle fasi di produzione, regolazione,
distribuzione ed emissione del calore.
5.
Per edifici con volumetria totale lorda climatizzata inferiore a 10.000 m3 è
ammesso un calcolo semplificato del fabbisogno energetico convenzionale e del
fabbisogno energetico normalizzato, basato su un bilancio energetico del sistema
edificio impianto che tiene conto, in termini di apporti:
-
dell'energia primaria immessa nella centrale termica attraverso i vettori
energetici, in termini di perdite:
- dell'energia persa per trasmissione e per ventilazione attraverso l'involucro
edilizio, comprendente quest'ultima anche l'energia associata all'umidità,
- dell'energia persa dall'impianto termico nelle fasi di produzione,
regolazione, distribuzione ed emissione del calore.
6.
Il calcolo del coefficiente di dispersione volumica per trasmissione
dell'involucro edilizio deve essere effettuato utilizzando le norme UNI 7357 e
non deve superare i valori che saranno fissati dai regolamenti di cui ai commi 1
e 2 dell'art. 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. In attesa della emanazione di
detti regolamenti, i valori limite di tale coefficiente restano fissati in
conformità di quanto disposto dal decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto
con
il Ministro dei lavori pubblici del 30 luglio 1986 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 20 ottobre 1986, n. 244.
7.
Il valore del fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione
invernale di cui al comma 2, calcolato con le metodologie di cui ai commi 3, 4,
5, 6, deve risultare inferiore al seguente valore limite:
FEL
lim = [(Cd + 0,34n) –ku ( 0,01I/dTm + a/dtm)] 86,4 / etag
La
predetta formula non è utilizzabile per il calcolo del fabbisogno energetico
normalizzato per la climatizzazione invernale; essa serve esclusivamente per la
determinazione di un valore limite superiore di detto fabbisogno; il valore dei
simboli e delle costanti viene di seguito elencato:
Cd
= valore limite del coefficiente di dispersione volumica per trasmissione
dell'involucro edilizio, espresso in W/m3 °C, come fissato in base alle
disposizioni richiamate al comma 6;
n
= numero dei volumi d'aria ricambiati in un'ora (valore medio nelle 24 ore),
espresso in h-1;
0.34 = costante, dimensionata in W h/m3 °C, che esprime il prodotto del calore
specifico dell'aria
per la sua densità;
I = media aritmetica dei valori dell'irradianza solare media mensile sul piano
orizzontale espressa in
W/m2, la media è estesa a tutti i mesi dell'anno interamente compresi nel
periodo di riscaldamento di cui al comma 1 del presente articolo; i valori
saranno forniti dalle norme tecniche UNI di cui al comma 3;
dTm
= differenza di temperatura media stagionale espressa in °C; i valori saranno
forniti dalle norme tecniche UNI di cui al comma 3;
0.01=valore convenzionale, espresso in m-1, della superficie ad assorbimento
totale dell'energia solare per unità di volume riscaldato;
a = valore degli apporti gratuiti interni, espresso in W/m3, fissati in
conformità a quanto indicato nelle norme tecniche UNI di cui al comma 3;
ku
= coefficiente adimensionato di utilizzazione degli apporti solari e degli
apporti gratuiti interni, calcolato in conformità a quanto indicato nelle norme
tecniche UNI di cui al comma 3;
86.4 = migliaia di secondi in un giorno; rappresenta la costante di conversione
da W/m3 °C (dimensioni della espressione tra parentesi nella formula) a kJ/m3GG
(dimensione del FEN);
etag
= valore del rendimento globale medio stagionale definito all'art. 5 comma 1.
8.
Il valore n, indica la media giornaliera nelle 24 ore del numero dei volumi
d'aria ricambiati in un'ora ed è convenzionalmente fissato in 0.5 per
l'edilizia abitativa nel caso non sussistano ricambi meccanici controllati.
9.
Nei casi in cui sussistano valori minimi di ricambio d'aria imposti da norme
igieniche o sanitarie (in relazione ad esempio: alla destinazione d'uso
dell'edificio, all'eventuale presenza nei locali di apparecchi di riscaldamento
a focolare aperto), o comunque regolamentati da normative tecniche, il valore di
n è convenzionalmente fissato pari ad 1.1 volte i valori succitati, che devono
comunque essere espressi in termini di valori medi giornalieri nelle 24 ore.
10.
Per edifici con volumetria totale lorda climatizzata inferiore a 10.000 m3, nel
caso sia stato utilizzato il calcolo semplificato di cui al punto 5, il valore
limite del fabbisogno energetico normalizzato per climatizzazione invernale,
dovrà essere calcolato mediante la formula di cui al comma 7 ponendo I = 0, a =
0.
11.
La formulazione del valore limite del fabbisogno energetico normalizzato di cui
al comma 7 potrà essere variata, anche in relazione all'evoluzione della
normativa nazionale o comunitaria, mediante decreto del Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato.
ART.
9
LIMITI
DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI.
1.
Gli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti
devono essere condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non vengano
superati i valori massimi di temperatura fissati dall'articolo 4 del presente
decreto.
2.
L'esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti massimi
relativi al periodo annuale di esercizio dell'impianto termico ed alla durata
giornaliera di attivazione:
Zona
A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;
Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;
Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;
Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;
Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
Zona F: nessuna limitazione.
Al
di fuori di tali periodi gli impianti termici possono essere attivati solo in
presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque
con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno
regime.
3.
È consentito il frazionamento dell'orario giornaliero di riscaldamento in due o
più sezioni.
4.
La durata di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F deve essere
comunque compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.
5.
Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4, relative alla limitazione del periodo
annuale di esercizio ed alla durata giornaliera di attivazione non si applicano:
a)
agli edifici rientranti nella categoria E.3;
b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni
internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
c) agli edifici rientranti nella categoria E.7, solo se adibiti a scuole materne
e asili nido;
d) agli edifici rientranti nella categoria E.1 (3), adibiti ad alberghi,
pensioni ed attività assimilabili;
e) agli edifici rientranti nella categoria E.6 (1), adibiti a piscine saune e
assimilabili;
f) agli edifici rientranti nella categoria E.8, nei casi in cui ostino esigenze
tecnologiche o di produzione.
6.
Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 non si applicano, limitatamente alla sola
durata giornaliera di attivazione degli impianti termici per il riscaldamento
degli edifici, nei seguenti casi:
a)
edifici rientranti nella categoria E.2 ed E.5, limitatamente alle parti adibite
a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
b) impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di
cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;
c) impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli
radianti incassati nell'opera muraria;
d) impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito
primario, al solo fine di alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al
comma 5, di produrre acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di
mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a
garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
e) impianti termici centralizzati di qualsivoglia potenza, dotati di apparecchi
per la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento non inferiori a
quelli richiesti per i generatori di calore installati dopo l'entrata in vigore
del presente regolamento e dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una
sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la
regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24
ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il
programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una
temperatura degli ambienti pari a 16 °C +2 °C di tolleranza nelle ore al di
fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2 del presente
articolo;
f) impianti termici centralizzati di qualsivoglia potenza, dotati di apparecchi
per la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento non inferiori a
quelli richiesti per i generatori di calore installati dopo l'entrata in vigore
del presente regolamento e nei quali sia installato e funzionante, in
ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore ed
un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità
immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno
su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore;
g) impianti termici per singole unità immobiliari dotati di apparecchi per la
produzione di calore aventi valori minimi di rendimento non inferiori a quelli
richiesti per i generatori di calore installati dopo l'entrata in vigore del
presente regolamento e dotati di un sistema di termoregolazione della
temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione
di detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore nonché lo
spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell'utente;
h) impianti termici condotti mediante «contratti di servizio energia» i cui
corrispettivi siano essenzialmente correlati al raggiungimento del comfort
ambientale nei limiti consentiti dal presente regolamento, purché si provveda,
durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli impianti
consentita
dal comma 2 ad attenuare la potenza erogata dall'impianto nei limiti indicati
alla lettera e);
7.
In caso di fabbricato in condominio ciascun condomino o locatario può
richiedere che, a cura delle Autorità competenti di cui all'art. 31 comma 3
della legge 9 gennaio 1991, n. 10 e a proprie spese, venga verificata
l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.
8.
In tutti gli edifici di cui all'art. 3 l'amministratore e, dove questo manchi,
il proprietario o i proprietari sono tenuti ad esporre, presso ogni impianto
termico centralizzato al servizio di una pluralità di utenti, una tabella
concernente:
a)
l'indicazione del periodo annuale di esercizio dell'impianto termico e
dell'orario di attivazione giornaliera prescelto nei limiti di quanto disposto
al presente articolo;
b) le generalità e il domicilio del soggetto responsabile dell'esercizio e
della manutenzione dell'impianto termico.
ART.
10
FACOLTÀ
DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI IN MERITO AI LIMITI DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI
TERMICI.
1.
In deroga a quanto previsto dall'art. 9, i sindaci, su conforme delibera
immediatamente esecutiva della giunta comunale, possono ampliare, a fronte di
comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di
attivazione degli impianti termici, sia per i centri abitati, sia per i singoli
immobili.
2.
I sindaci assicurano l'immediata informazione della popolazione relativamente ai
provvedimenti adottati ai sensi del comma 1.
ART.
11
ESERCIZIO
E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E CONTROLLI RELATIVI.
1.
L'esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono affidati al
proprietario, definito come alla lettera j) dell'articolo 1, comma 1, o per esso
ad un terzo, avente i requisiti definiti alla lettera o)
dell'articolo
1, comma 1, che se ne assume la responsabilità. L'eventuale atto di assunzione
di responsabilità da parte del terzo, che lo espone altresì alle sanzioni
amministrative previste dal comma 5 dell'articolo 34 della legge 9 gennaio 1991,
n. 10, deve essere redatto in forma scritta e consegnato al proprietario. Il
terzo eventualmente incaricato, non può delegare ad altri le responsabilità
assunte, e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto delle attività di
sua competenza, fermo restando il rispetto della legge 5 marzo 1990 n. 46, per
le attività di manutenzione straordinaria, e ferma restando la propria diretta
responsabilità ai sensi degli articoli 1667 e seguenti del codice civile. Il
ruolo di terzo responsabile di un impianto è incompatibile con il ruolo di
fornitore di energia per il medesimo impianto, a meno che la fornitura sia
effettuata nell'àmbito di un contratto servizio energia, con modalità definite
con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro delle finanze.
2.
Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali la figura
dell'occupante, a qualsiasi titolo, dell'unità immobiliare stessa subentra per
la durata dell'occupazione, alla figura del proprietario, nell'onere di
adempiere agli obblighi previsti dal presente regolamento e nelle connesse
responsabilità limitatamente all'esercizio, alla manutenzione dell'impianto
termico ed alle verifiche periodiche di cui al comma 12.
3.
Nel caso di impianti termici con potenza nominale al
focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di
appalti pubblici, il possesso dei requisiti richiesti al «terzo responsabile
dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico» è dimostrato
mediante l'iscrizione ad albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione e
pertinenti per categoria quali, ad esempio, l'albo nazionale dei costruttori -
categoria gestione e manutenzione degli impianti termici di ventilazione e
condizionamento, oppure mediante l'iscrizione ad elenchi equivalenti dell'Unione
europea, oppure mediante certificazione del soggetto, ai sensi delle norme UNI
EN ISO della serie 9.000, per l'attività di gestione e manutenzione degli
impianti termici, da parte di un organismo accreditato e riconosciuto a livello
italiano o europeo. In ogni caso il terzo responsabile o il responsabile tecnico
preposto deve possedere conoscenze tecniche adeguate alla complessità
dell'impianto o degli impianti a lui affidati.
4.
Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione
dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni
tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione elaborate dal costruttore
dell'impianto. Qualora non siano disponibili le istruzioni del costruttore, le
operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei
dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite
conformemente alle istruzioni tecniche elaborate dal fabbricante ai sensi della
normativa vigente, mentre le operazioni di controllo e manutenzione delle
restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i
quali non siano disponibili le istruzioni del fabbricante relative allo
specifico modello, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la
periodicità prevista dalle vigenti normative UNI e CEI per lo specifico
elemento o tipo di apparecchio o dispositivo. In mancanza di tali specifiche
indicazioni, i controlli di cui all'allegato H devono essere effettuati almeno
una volta l'anno, fermo restando quanto stabilito ai commi 12 e 13.
4-bis.
Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto,
l'operatore ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto da rilasciare
al responsabile dell'impianto, che deve sottoscriverne copia per ricevuta.
L'originale del rapporto sarà da questi conservato ed allegato al libretto di
cui al comma 9. Nel caso di impianti di riscaldamento unifamiliari, di potenza
nominale del focolare inferiore a 35 kW, il rapporto di controllo e manutenzione
dovrà essere redatto e sottoscritto conformemente al modello di cui
all'allegato H al presente decreto. Tale modello potrà essere modificato ed
aggiornato, anche in relazione al progresso della tecnica ed all'evoluzione
della normativa nazionale o comunitaria, dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, con proprio decreto o mediante approvazione di
specifiche norme tecniche UNI. Con la medesima procedura potranno essere
adottati modelli standard per altre tipologie di impianto.
5.
Il nominativo del responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli
impianti termici deve essere riportato in evidenza sul «libretto di centrale»
o sul «libretto di impianto» prescritto dal comma 9.
6.
Il terzo eventualmente nominato responsabile
dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico comunica entro
sessanta giorni la propria nomina all'ente locale competente per i controlli
previsti al comma 3 dell'articolo 31 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. Al
medesimo ente il terzo responsabile comunica immediatamente eventuali revoche o
dimissioni dall'incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di
titolarità dell'impianto.
7.
Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici è
tra l'altro tenuto:
-
al rispetto del periodo annuale di esercizio;
- all'osservanza dell'orario prescelto, nei limiti della durata giornaliera di
attivazione consentita dall'art. 9;
- al mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti consentiti dalle
disposizioni di cui all'art. 4.
8.
Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto, ove non possieda i requisiti necessari o non intenda provvedere
direttamente, affida le operazioni di cui al comma 4 a soggetti abilitati alla
manutenzione straordinaria degli impianti di cui alla lettera c) dell'articolo
1, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 46. Nel caso di impianti termici a gas
il soggetto deve essere abilitato anche per gli impianti di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera e) della medesima legge 5 marzo 1990, n. 46. Nel caso di
impianti termici unifamiliari con potenza nominale del focolare inferiore a 35
kW, la figura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione si identifica
con l'occupante che può, con le modalità di cui al comma 1, delegarne i
compiti al soggetto cui è affidata con continuità la manutenzione
dell'impianto, che assume pertanto il ruolo di terzo responsabile, fermo
restando che l'occupante stesso mantiene in maniera esclusiva le responsabilità
di cui al comma 7. Al termine dell'occupazione è fatto obbligo all'occupante di
consegnare al proprietario o al subentrante il "libretto di impianto"
prescritto al comma 9, debitamente aggiornato, con gli eventuali allegati.
9.
Gli impianti termici con potenza nominale superiore o uguale a 35 kW devono
essere muniti di un «libretto di centrale» conforme all'allegato F al presente
regolamento; gli impianti termici con potenza nominale inferiore a 35 kW devono
essere muniti di un «libretto di impianto» conforme all'allegato G al presente
regolamento.
10.
I modelli dei libretti di centrale e dei libretti d'impianto di cui al comma 9
possono essere aggiornati dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato con proprio decreto.
11.
La compilazione iniziale del libretto nel caso di
impianti termici di nuova installazione sottoposti a ristrutturazione, e per
impianti termici individuali anche in caso di sostituzione dei generatori di
calore, deve essere effettuata all'atto della prima messa in servizio, previo
rilevamento dei parametri di combustione, dalla ditta installatrice che, avendo
completato i lavori di realizzazione dell'impianto termico, è in grado di
verificarne la sicurezza e funzionalità nel suo complesso, ed è tenuta a
rilasciare la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9 della legge 5
marzo 1990, n. 46, comprensiva, se del caso, dei riferimenti di cui alla nota 7
del modello di dichiarazione allegato al decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato 20 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1992. Copia della scheda identificativa
dell'impianto contenuta nel libretto, firmata dal responsabile dell'esercizio e
della manutenzione, dovrà essere inviata all'ente competente per i controlli di
cui al comma 18. La compilazione iniziale del libretto, previo rilevamento dei
parametri di combustione, per impianti esistenti all'atto dell'entrata in vigore
del presente regolamento nonché la compilazione per le verifiche periodiche
previste dal presente regolamento è effettuata dal responsabile dell'esercizio
e della manutenzione dell'impianto termico. Il libretto di centrale ed il
libretto di impianto devono essere conservati presso l'edificio o l'unità
immobiliare in cui è collocato l'impianto termico. In caso di nomina del terzo
responsabile e successiva rescissione contrattuale, il terzo responsabile è
tenuto a consegnare al proprietario o all'eventuale terzo responsabile
subentrante l'originale del libretto, ed eventuali allegati, il tutto
debitamente aggiornato.
12.
Gli elementi da sottoporre a verifica periodica sono quelli riportati sul «libretto
di centrale» o sul «libretto di impianto» di cui al comma 9.
Le suddette verifiche vanno effettuate almeno una volta l'anno, normalmente
all'inizio del periodo di riscaldamento, per i generatori di calore con potenza
nominale superiore o uguale a 35 kW e almeno con periodicità biennale per i
generatori di calore con potenza nominale inferiore, ferma restando la
periodicità almeno annuale delle operazioni di manutenzione prescritte al comma
4.
13.
Per le centrali termiche dotate di generatore di calore o di generatori di
calore con potenza termica nominale complessiva maggiore o uguale a 350 kW è
inoltre prescritta una seconda determinazione del solo rendimento di combustione
da effettuare normalmente alla metà del periodo di riscaldamento.
14.
Il rendimento di combustione, rilevato nel corso delle
verifiche di cui ai commi 12 e 13, misurato alla massima potenza termica
effettiva del focolare nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità
alle vigenti norme tecniche UNI, deve risultare:
a)
per i generatori di calore ad acqua calda installati antecedentemente al 29
ottobre 1993, non inferiore di tre punti percentuali rispetto al valore minimo
del rendimento termico utile alla potenza nominale previsto ai sensi
dell'articolo 6 per caldaie standard della medesima potenza;
b) per i generatori di calore ad acqua calda installati a partire dal 29 ottobre
1993, non inferiore al valore minimo del rendimento termico utile alla potenza
nominale previsto ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto per caldaie
standard della medesima potenza;
c) per generatori di calore ad aria calda installati antecedentemente al 29
ottobre 1993, non inferiore a sei punti percentuali rispetto al valore minimo
del rendimento di combustione alla potenza nominale indicato all'allegato E;
d) per generatori di calore ad aria calda installati a partire dal 29 ottobre
1993, non inferiore a tre punti percentuali rispetto al valore minimo del
rendimento di combustione alla potenza nominale indicato all'allegato E.
15.
Qualora i generatori di calore installati antecedentemente alla data di entrata
in vigore del presente regolamento non possano essere ricondotti mediante
operazioni di manutenzione ai valori di rendimento di combustione indicati alle
lettere
a)
e c) del comma 14 è prescritta la loro sostituzione entro i termini appresso
indicati:
potenza nominale
termini
350 kW e oltre
entro il 30 settembre 1994
inferiore a 350 kW per zone climatiche E, F
entro il 30 settembre 1995
inferiore a 350 kW per le restanti zone climatiche
entro il 30 settembre 1996
I
generatori di calore installati successivamente alla data di entrata in vigore
del presente regolamento per i quali, durante le operazioni di verifica in
esercizio, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli
indicati alle lettere b) e d) del comma 14, non riconducibili a tali valori
mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 300 giorni
solari a partire dalla data della verifica.
16.
I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di verifica in
esercizio, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli
indicati alle lettere b) e d) del comma 14, sono comunque esclusi dalla
conduzione in esercizio continuo prevista alle lettere e), f), g) ed h) del
comma 6 dell'art. 9.
17.
Gli impianti termici che provvedono alla climatizzazione invernale degli
ambienti in tutto o in parte mediante l'adozione di macchine e sistemi diversi
dai generatori di calore, macchine e sistemi quali ad esempio le pompe di
calore, le centrali di cogenerazione al servizio degli edifici, gli scambiatori
di calore al servizio delle utenze degli impianti di teleriscaldamento, gli
impianti di climatizzazione invernale mediante sistemi solari attivi, devono
essere muniti di «libretto di centrale» predisposto, secondo la specificità
del caso, dall'installatore dell'impianto ovvero, per gli impianti esistenti,
dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione; detto libretto dovrà
contenere oltre alla descrizione dell'impianto stesso, l'elenco degli elementi
da sottoporre a verifica, i limiti di accettabilità di detti elementi in
conformità alle leggi vigenti, la periodicità prevista per le verifiche; un
apposito spazio dovrà inoltre essere riservato all'annotazione degli interventi
di manutenzione straordinaria. Per la parte relativa ad eventuali generatori di
calore il libretto di centrale si atterrà alle relative disposizioni già
previste nel presente regolamento.
18.
Ai sensi dell'art. 31, comma 3 della legge 9 gennaio
1991, n. 10, i comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la
restante parte del territorio, in un quadro di azioni che vedano l'Ente locale
promuovere la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi
comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all'utenza, effettuano,
con cadenza almeno biennale e con onere a carico degli utenti ed anche
avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, i
controlli necessari ad accertare l'effettivo stato di manutenzione e di
esercizio dell'impianto termico. I risultati dei controlli eseguiti sugli
impianti termici devono essere allegati al libretto di centrale o al libretto di
impianto di cui al comma 9, annotando i riferimenti negli spazi appositamente
previsti. Entro il 31 dicembre 2000 gli enti di cui sopra inviano alla regione
di appartenenza, e per conoscenza al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di
efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria
competenza, con particolare riferimento alle risultanze dei controlli effettuati
nell'ultimo biennio. La relazione sarà aggiornata con frequenza biennale.
19.
In caso di affidamento ad organismi esterni dei
controlli di cui al comma 18, i comuni e le province competenti dovranno
stipulare con detti organismi apposite convenzioni, previo accertamento che gli
stessi soddisfino, con riferimento alla specifica attività prevista, i
requisiti minimi di cui all'allegato I al presente decreto. L'ENEA, nell'àmbito
dell'accordo di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato di cui all'articolo 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, o su
specifica commessa, fornisce agli enti locali che ne facciano richiesta
assistenza per l'accertamento dell'idoneità tecnica dei predetti organismi.
20.
Limitatamente agli impianti di potenza nominale del
focolare inferiore a 35 kW, gli enti di cui al comma 18 possono, nell'àmbito
della propria autonomia, con provvedimento reso noto alle popolazioni
interessate, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
all'ENEA, stabilire che i controlli si intendano effettuati nei casi in cui i
manutentori degli impianti termici o i terzi responsabili dell'esercizio e
manutenzione o i proprietari degli stessi trasmettano, con le modalità ed entro
i termini stabiliti dal provvedimento medesimo, apposita dichiarazione, redatta
secondo il modello di cui all'allegato H, con timbro e firma del terzo
responsabile o dell'operatore, nel caso la prima figura non esista per
l'impianto specifico, e con connessa assunzione di responsabilità, attestante
il rispetto delle norme del presente regolamento, con particolare riferimento ai
risultati dell'ultima delle verifiche periodiche di cui al comma 12. Gli enti di
cui al comma 18 possono altresì stabilire, per manutentori e terzi
responsabili, l'obbligo di consegna periodica delle dichiarazioni di cui sopra
su supporto informatico standardizzato. Gli enti, qualora ricorrano alla forma
di verifica prevista al presente comma, devono comunque effettuare annualmente
controlli tecnici a campione su almeno il 5% degli impianti di potenza nominale
del focolare inferiore a 35 kW esistenti sul territorio, scegliendoli tra quelli
per i quali sia pervenuta nell'ultimo biennio la dichiarazione di avvenuta
manutenzione, ai fini del riscontro della veridicità della dichiarazione
stessa, provvedendo altresì ad effettuare, nei termini previsti dall'articolo
31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, i controlli su tutti gli
impianti termici per i quali la dichiarazione di cui sopra risulti omessa o si
evidenzino comunque situazioni di non conformità alle norme vigenti. Gli enti
locali, al fine di massimizzare l'efficacia della propria azione, possono
programmare i predetti controlli a campione dando priorità agli impianti più
vecchi o per i quali si abbia comunque una indicazione di maggiore criticità,
avendo peraltro cura di predisporre il campione in modo da evitare distorsioni
di mercato. In conformità al principio stabilito dal comma 3, articolo 31,
della legge 9 gennaio 1991, n. 10, gli oneri per la effettuazione dei controlli
a campione sono posti a carico di tutti gli utenti che presentino detta
dichiarazione, con opportune procedure definite da ciascun ente locale nell'àmbito
della propria autonomia.
ART.
16 (DPR 551/99)
COMPETENZA
DELLE REGIONI
1.
Le disposizioni di cui ai commi 18, 19 e 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, si applicano fino all’adozione dei
provvedimenti di competenza delle regioni, ai sensi dell’articolo 30, comma 5,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Nell’ambito delle funzioni di
coordinamento ed assistenza agli enti locali ivi previste, le regioni promuovono
altresì, nel rispetto delle rispettive competenze, l’adozione di strumenti di
raccordo che consentano la collaborazione e l’azione coordinata tra i diversi
enti ed organi preposti, per i diversi aspetti, alla vigilanza sugli impianti
termici.
Art. 17 (DPR 551/99)
ISTITUZIONE O
COMPLETAMENTO DEL CATASTO DEGLI IMPIANTI TERMICI
1.
Al fine di costituire il catasto degli impianti o di completare quello già
esistente all’atto della data di entrata in vigore del presente decreto, gli
Enti locali competenti possono richiedere alle società distributrici di
combustibile per il funzionamento degli impianti di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, che sono tenute a provvedere
entro 90 giorni, di comunicare l’ubicazione e la titolarità degli impianti da
esse riforniti nel corso degli ultimi dodici mesi; i comuni trasmettono i
suddetti dati alla provincia ed alla regione, anche in via informatica.
Art. 18 (DPR 551/99)
ALLEGATI
1.
Al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, dopo
l’allegato G, sono inseriti gli allegati H ed I al presente decreto. Il punto
1 dell’allegato E del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,
n. 412, è soppresso.
Art. 19 (DPR 551/99)
NORMA
TRANSITORIA
1.
Le attività di verifica ai sensi dell’articolo 31, comma 3, della
legge 9 gennaio 1991, n. 10, avviate prima della data di entrata in vigore del
presente decreto conservano la loro validità e possono essere portate a
compimento secondo la normativa preesistente.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
ART.
12
ENTRATA
IN VIGORE.
1.
Il presente regolamento, salvo quanto disposto al comma 2, entra in vigore il
quindicesimo giorno
successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
2.
Le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8 e 11 hanno effetto dal novantesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato di recepimento delle normative UNI previste dall'articolo 5,
comma 2, dall'articolo 8, comma 3, dall'articolo 11, comma 14, e dall'allegato B
e, in
ogni
caso, a decorrere dal 1° agosto 1994.
ALLEGATO
A
TABELLA
DEI GRADI/GIORNO DEI COMUNI ITALIANI RAGGRUPPATI PER REGIONE E PROVINCIA
OMISSIS……
ALLEGATO
B
ISOLAMENTO
DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL CALORE NEGLI IMPIANTI TERMICI
Le
tubazioni delle reti di distribuzione dei fluidi caldi in fase liquida o vapore
degli impianti termici
devono
essere coibentate con materiale isolante il cui spessore minimo è fissato dalla
seguente tabella 1 in funzione del diametro della tubazione espresso in mm e
della conduttività termica utile del materiale isolante espressa in W/m °C
alla temperatura di 40 °C.
OMISSIS
TABELLA 1
Per
valori di conduttività termica utile dell'isolante differenti da quelli
indicati in tabella 1, i valori minimi dello spessore del materiale isolante
sono ricavati per interpolazione lineare dei dati riportati
nella
tabella 1 stessa.
I
montanti verticali delle tubazioni devono essere posti al di qua dell'isolamento
termico dell'involucro edilizio, verso l'interno del fabbricato ed i relativi
spessori minimi dell'isolamento che
risultano dalla tabella 1, vanno moltiplicati per 0,5.
Per tubazioni correnti entro strutture non affacciate né all'esterno né su
locali non riscaldati gli spessori di cui alla tabella 1, vanno moltiplicati per
0,3.
Nel caso di tubazioni preisolate con materiali o sistemi isolanti eterogenei o
quando non sia misurabile direttamente la conduttività termica del sistema, le
modalità di installazione e i limiti di coibentazione sono fissati da norme
tecniche UNI che verranno pubblicate entro il 31 ottobre 1993 e recepite dal
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro i successivi
trenta giorni.
I canali dell'aria calda per la climatizzazione invernale posti in ambienti non
riscaldati devono essere coibentati con uno spessore di isolante non inferiore
agli spessori indicati nella tabella 1 per tubazioni di diametro esterno da 20 a
39 mm.
ALLEGATO
C
G
M=numero di ore annue di funzionamento
portata
in m3/h
da 1400 a 2100 gradi giorno
oltre 2100 gradi giorno
2.000
4.000
2.700
5.000
2.000
1.200
10.000
1.600
1.000
30.000
1.200
800
60.000
1.000
700
Per
portate non indicate in tabella si procede mediante interpolazione lineare.
ALLEGATO
D
TECNOLOGIE
DI UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA O ASSIMILATE ELETTIVAMENTE
INDICATE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA IN SPECIFICHE CATEGORIE DI EDIFICI DI
PROPRIETÀ PUBBLICA O ADIBITI AD USO PUBBLICO
E1(1)
Edifici adibiti a residenza con carattere continuativo:
-
Impianti con pannelli solari piani per produzione di acqua calda per usi
igienici e sanitari destinati ad abitazioni civili, case di pena, caserme,
collegi, conventi, comunità religiose, siti in località con irradianza media
annuale su piano orizzontale maggiore di 150 W/m2.
E2
Edifici adibiti a uffici o assimilabili:
-
Pompe di calore per climatizzazione estiva invernale nei casi in cui il volume
climatizzato è maggiore di 10.000 m3 (valutare anche eventuale azionamento
delle pompe di calore mediante motore a combustione interna);
-
Refrigeratori con recupero per climatizzazione di grossi centri di calcolo;
E3
Edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura:
-
Impianti di cogenerazione di energia elettrica e termica per strutture
ospedaliere con oltre 200 posti letto (considerare anche possibile abbinamento
con macchine frigorifere ad assorbimento nel caso di potenza elettrica in
cogenerazione maggiore di 500 kW);
E6
Edifici ed impianti adibiti ad attività sportive:
-
Pompe di calore destinate a piscine coperte riscaldate per deumidificazione aria
ambiente e per riscaldamento aria ambiente, acqua vasche e acqua docce;
-
Pannelli solari piani per produzione dell'acqua delle vasche delle piscine;
-
Pannelli solari piani per riscaldamento di acqua calda per usi igienici e
sanitari destinata a docce in impianti sportivi con particolare riferimento ai
campi all'aperto.
ALLEGATO
E
VALORE
MINIMO DEL RENDIMENTO DEI GENERATORI DI CALORE
1.
Generatori di calore ad acqua calda con potenza termica utile nominale compresa
tra 4 kW e 400 kW
Valore
minimo del rendimento termico utile alla potenza nominale determinato per una
temperatura
media
dell'acqua nel generatore di 70 °C:
eta
(100) = (84 + 2 log Pn) %
Valore
minimo del rendimento termico utile al 30% della potenza nominale determinato
per una temperatura media dell'acqua nel generatore di 50 °C:
eta(30)
= (84 + 3 log Pn) %
dove
log Pn = logaritmo in base 10 della potenza nominale espressa in kW.
I
generatori di calore ad acqua calda con potenza nominale superiore a 400 kW
devono avere valori
del
rendimento termico utile pari o superiori a quelli sopra indicati calcolati a Pn
= 400 kW.
Per
generatori di calore aventi doppia funzione di climatizzazione invernale e di
produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, i valori di rendimento
termico utile si riferiscono alla sola funzione di climatizzazione invernale.
La
verifica del "rendimento termico utile" dei generatori di calore deve
essere effettuata secondo le metodologie indicate nelle seguenti norme tecniche
UNI:
UNI
7936 Generatori di calore ad acqua calda
con potenza termica fino a 2,3 MW, funzionanti con combustibile liquido e/o
gassoso e bruciatori ad aria soffiata.
UNI
7271 Generatori di calore ad acqua calda
funzionanti a gas con bruciatore atmosferico.
UNI
9893 Generatori di calore ad acqua calda
atmosferici a gas con ventilatore nel circuito di combustione.
UNI
9166 Determinazione del rendimento utile di
generatori di calore ad acqua calda a carico ridotto per la classificazione ad
alto rendimento.
In
alternativa all'applicazione delle suddette norme UNI la verifica del rendimento
può essere effettuata con le metodologie riportate in norme tecniche
equivalenti di altri Paesi membri della Comunità europea.
2.
Generatori di calore ad aria calda con potenza termica utile nominale non
superiore a 400 kW
Valore
minimo del rendimento di combustione alla potenza nominale:
etac
= (83 + 2 log Pn)%
dove
log Pn = logaritmo in base 10 della potenza nominale espressa in KW.
Per
potenza nominale superiore a 400 kW il valore del rendimento di combustione deve
essere uguale o superiore al valore sopra indicato e calcolato a Pn = 400 kW.
La
verifica del "rendimento di combustione" dei generatori di calore ad
aria calda deve essere effettuata secondo le metodologie indicate nelle seguenti
norme tecniche UNI:
UNI
7414 Generatori di aria calda funzionanti
con bruciatore ad aria soffiata per combustibile liquido e gassoso.
UNI
8125 Generatori di aria calda funzionanti a
gas con bruciatore ad aria soffiata.
UNI
9461 Generatori di aria calda a gas con
bruciatore atmosferico non equipaggiato con ventilatore nel circuito di
combustione.
UNI
9462 Generatori di aria calda a gas con
bruciatore atmosferico equipaggiati con ventilatore nel circuito di combustione.
In
alternativa all'applicazione delle suddette norme UNI la verifica del rendimento
può essere effettuata con le metodologie riportate in norme tecniche
equivalenti di altri Paesi membri della Comunità europea.
ALLEGATO
F
LIBRETTO
DI CENTRALE
OMISSIS
ALLEGATO
G
LIBRETTO
DI IMPIANTO
OMISSIS
ALLEGATO
H
RAPPORTO
DI CONTROLLO
OMISSIS
Avvertenze
per il tecnico e per il responsabile di impianto
1.
Per tipo B e C si intende rispettivamente generatore a focolare aperto o chiuso,
indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato.
2.
Per N.C. si intende «Non Controllabile», nel senso che per il singolo aspetto
non è possibile effettuare tutti i necessari riscontri diretti senza ricorrere
ad attrezzature speciali (ad esempio per verificare l'assenza di ostruzioni in
un camino non rettilineo), tuttavia le parti controllabili sono in regola e non
si ha alcuna indicazione di anomalia nelle parti non controllabili.
3.
Nel caso di installazione all'esterno al punto 2 deve essere barrato solo la
scritta ES.
4.
Nello spazio OSSERVAZIONI deve essere indicata dal tecnico la causa di ogni dato
negativo riscontrato e gli eventuali interventi manutentivi effettuati per
risolvere il problema.
5.
Nello spazio RACCOMANDAZIONI devono essere fornite dal tecnico le
raccomandazioni ritenute opportune in merito ad eventuali carenze rilevanti
riscontrate e non eliminate, tali da compromettere le prestazioni dell'impianto,
ma non la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni.
6.
Nello spazio PRESCRIZIONI il tecnico, avendo riscontrato e non eliminato carenze
tali da compromettere la sicurezza di funzionamento dell'impianto, dopo aver
messo fuori servizio l'apparecchio e diffidato l'occupante dal suo utilizzo,
indica le operazioni necessarie per il ripristino delle condizioni di sicurezza.
ALLEGATO
I
REQUISITI
MINIMI DEGLI ORGANISMI ESTERNI INCARICATI DELLE VERIFICHE
1.
L'organismo, il personale direttivo ed il personale incaricato di eseguire le
operazioni di verifica non possono essere né il progettista, il fabbricante, il
fornitore o l'installatore delle caldaie e degli apparecchi che controllano, né
il mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire né
direttamente né in veste di mandatari nella progettazione, fabbricazione,
commercializzazione o manutenzione di caldaie ed apparecchi per impianti di
riscaldamento.
2.
L'organismo, il personale direttivo ed il personale incaricato di eseguire le
operazioni di verifica non possono essere fornitori di energia per impianti di
riscaldamento, né il mandatario di una di queste persone.
3.
L'organismo ed il personale incaricato devono eseguire le operazioni di verifica
con la massima integrità professionale e competenza tecnica e non devono essere
condizionati da pressioni ed incentivi, soprattutto di ordine finanziario, che
possano influenzare il giudizio o i risultati del controllo, in particolare se
provenienti da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle
verifiche.
4.
L'organismo deve disporre del personale e dei mezzi necessari per assolvere
adeguatamente ai compiti tecnici ed amministrativi connessi con l'esecuzione
delle verifiche; deve altresì avere a disposizione il materiale necessario per
le verifiche straordinarie.
5.
Il personale incaricato deve possedere i requisiti seguenti:
a)
una buona formazione tecnica e professionale, almeno equivalente a quella
necessaria per l'installazione e manutenzione delle tipologie di impianti da
sottoporre a verifica;
b)
una conoscenza soddisfacente delle norme relative ai controlli da effettuare ed
una pratica sufficiente di tali controlli;
c)
la competenza richiesta per redigere gli attestati, i verbali e le relazioni che
costituiscono la prova
materiale
dei controlli effettuati.
6.
Deve essere garantita l'indipendenza del personale incaricato delle verifiche.
La remunerazione di
ciascun
agente non deve dipendere né dal numero delle verifiche effettuate né dai
risultati di tali verifiche.
7.
L'organismo deve sottoscrivere un'assicurazione di responsabilità civile, a
meno che tale responsabilità non sia coperta dallo Stato in base alla
legislazione vigente o si tratti di un organismo
pubblico.
8.
Il personale dell'organismo è vincolato dal segreto professionale.
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